(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 11 del 9 novembre 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Modalita' di attuazione deroghe 1. In attuazione delle disposizioni di cui alla legge 3 ottobre 2002, n. 221 (Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'Art. 9 della direttiva 79/409 CEE) e nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 5 ottobre 2001, n. 34 (Attuazione dell'Art. 9 della direttiva comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici) e successive modificazioni, e' approvato l'elenco delle specie prelevabili in regime di deroga per la stagione 2005-2006, nei limiti e nelle condizioni di cui ai seguenti commi. 2. Per la specie storno: a) limite massimo di prelievo giornaliero per cacciatore: 15 capi; b) limite massimo di prelievo stagionale per cacciatore: 135 capi; c) periodo di prelievo: dalla data di entrata in vigore della presente legge al 31 gennaio 2006; d) modi di prelievo: da appostamento fisso o temporaneo oppure in forma vagante; e) mezzi di prelievo: fucile a canna liscia con non piu' di tre colpi. 3. Per la specie fringuello: a) limite massimo di prelievo giornaliero per cacciatore: 10 capi; b) limite massimo di prelievo stagionale per cacciatore: 40 capi; c) periodo di prelievo: dalla data di entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 2005; d) modi di prelievo: da appostamento fisso o temporaneo; e) mezzi di prelievo: fucile a canna liscia con non piu' di tre colpi. 4. Le funzioni di controllo sono esercitate dai soggetti di cui all'Art. 27 della legge n. 157/1992. 5. Le condizioni e i limiti di cui alla presente legge sono stati stabiliti secondo le procedure previste dall'Art. 19-bis della legge n. 157/92, a seguito di specifico e autonomo procedimento nel quale sono stati valutati i presupposti di fatto e le condizioni di diritto. 6. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 9 novembre 2005 BURLANDO